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Art. 1 -Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione denominata Club Biancoceleste. L'Associazione
ha sede in Saronno provvisoriamente in via Costa, 3 ( ritrovo via Biffi
11)
Art. 2 -Scopo
L'Associazione è apolitica e non persegue
fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione di attività
in sostegno della Associazione sportiva denominata Fbc Saronno 1910,
la formazione e la preparazione di iniziative di sostegno alle squadre
nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica
per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività
sportiva nel quadro,con le finalità e con l'osservanza delle
norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere
attività creativa a favore dei propri soci.
Art.
3 -Colori sociali
I colori sociali sono BIANCO-CELESTE. Lo STEMMA sociale è rappresentato
in testa al presente statuto. Il club viene dedicato alle figure e alla
memoria di Ambrogio Panzeri e Luigi Busnelli
Art.
4 -Affiliazione
L'Associazione si affilia all' Fbc Saronno 1910, anche se non ne fa
parte ufficialmente
Art.
5 -Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci
all'atto della costituzione o della successiva adesione e da quanto
potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi
di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali
elargizioni e donazioni di associati e di terzi.
Art.
6 -Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci.
Art.
7 -Anno sociale
L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
predispone il bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto
divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà
impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Art.
8 -Soci
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali,
sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte
le persone fisiche di ambo i sessi dotati di una irreprensibile condotta
morale civile e sportiva, che non abbiano riportato condanne penali,
passate in giudicato, per reati non colposi, che ne facciano domanda.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta etica conforme ai principi
della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva
in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo
di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita
esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco
Calcio e dei suoi organi.
Art.
9 -Domanda di ammissione
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal
Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica
le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna
ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale
Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve,
altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota
mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) b) del presente Statuto.
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre
il 30 giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno
successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate
lettere a) e b), del precedente articolo 6. In caso di domanda di ammissione
a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato
minorenne.
Art.
10 -Categorie dei soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva,
danno vita all'Associazione;
b) soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente
alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare
la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione
ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
c) soci onorari: possono essere scelti dal consiglio direttivo in caso
di particolari meriti
d)
ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo;
e) non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art.
11 -Diritti dei soci
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso
dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a
partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi
di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i
soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto
di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età.
Art.
12 -Decadenza dei soci
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso
maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie
e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi
sociali
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è
deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea
all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio
con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.
In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente
convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente
ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo
associativo sono intrasmissibili.
Art.13
-Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
a) assemblea generale dei soci;
b) il Presidente
c) Consiglio Direttivo
Art. 14 -Assemblea dei soci
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'assemblea
è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente
nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede
dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno
otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante
dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno,
il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea
nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avere
luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto
giorni di cui sopra.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione
predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni due anni, il Presidente, il consiglio Direttivo e
ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della
quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea
straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta
e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti
il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci.
In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla
richiesta dei soci. L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza
degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non
essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria
utile;
c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità
e urgenza, posto all'ordine del giorno;
d) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art.
15 -Validità assembleare
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto
al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria
in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti
due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima
convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale,
nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali
occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto
al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo
scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 24.
Art. 16 -Diritti di partecipazione
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
tutti i soci in regola con pagamento della quota mensile o annuale,
per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di due associati.
Art.
17 -Funzionamento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed
in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea
nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente
intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario. Il Presidente verifica la regolarità
delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola
le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Art.
18 -Cariche sociali
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali,
devono presentare la propria candidatura almeno un giorno prima della
data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione
scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare
necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso
dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno,
da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali
riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni
sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti
di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
Art.
19 -Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che
viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 15 (quindici) eletti
dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente il Vice Presidente
ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali
si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica
due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il
voto del Presidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni
del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne
la massima diffusione. Il componente del Consiglio direttivo che nel
corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni
di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente
dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno
alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più
in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art.
20 - Funzionamento del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà
dei suoi componenti, senza formalità. Compiti del Consiglio direttivo:
1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo
reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
6) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione
delle decisioni dell'assemblea dei soci;
7) la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione
ordinaria dell'Associazione.
Art.
21 -Il Presidente, Vice Presidente e Segretario
Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione
e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà
validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché
in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del
Presidente e dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri.
Art.
22 -Il rendiconto
Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo
che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale
attività commerciale posta in essere accanto all'attività
istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio
della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione
dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione
del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati,
copia del bilancio stesso.
Art.
23 -Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi
Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre membri
da nominarsi da parte del Giudice Togato del Tribunale di Saronno. Il
loro lodo sarà inappellabile.
Art.
24 - Durata e Scioglimento
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza
di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure
la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci
aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata
da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi.
Art. 25 -Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana
Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.
Saronno 4 ottobre 2005
Il
presidente
Giuseppe Rivolta
Il
vicepresidente
Luigi De Micheli
Il
segretario
Alessio Lucini